Il giudizio in via principale oggi: prevenire è meglio che reprimere. Sì, ma come?

Il saggio analizza la dimensione extra-giudiziale della risoluzione delle controversie di legittimità costituzionale tra Stato e Regioni. Dopo un richiamo al modello anteriore alla revisione costituzionale del 2001, imperniato sulla tipologia del controllo preventivo delle leggi regionali con richiesta di riesame (art. 127 Cost. nella sua formulazione originaria e corrispondenti disposizioni degli statuti speciali), che aveva dato vita ad una prassi di contrattazione di legittimità, l’analisi si sposta all’esperienza presente, caratterizzata da una crescente conflittualità tra Stato e Regioni ed alla tendenza a ripresentarsi di forme di gestione “contrattata” del contenzioso.
Si tratta di una tendenza di per sé inevitabile, alla luce del carattere di disponibilità che caratterizza il giudizio in via principale sulle leggi regionali e statali nell’ordinamento costituzionale italiano. L’assenza di ogni regolazione produce, però, non poche opacità e disfunzioni, come l’estinzione del processo per rinuncia alle soglie della pronuncia della Corte costituzionale dimostra.
Il saggio cerca di esplorare le soluzioni praticabili per ridurre tale opacità. Dalla via maestra, di ispirazione federale, della modifica dei caratteri del bicameralismo italiano, con il coinvolgimento delle Regioni nel procedimento legislativo statale, alle soluzioni che ipotizzano una sorta di tentativo di conciliazione tra le parti, utilizzando spunti tratti dall’esperienza spagnola fino ad arrivare all’utilizzazione dell’istituto della sospensione dell’efficacia della legge. Da ultimo, vengono considerate ipotesi che incidono in modo più diretto sulla disciplina del processo costituzionale, utilizzando anche in questo caso spunti provenienti da esperienze straniere, come quella tedesca.
Il tentativo che attraversa l’intero saggio è di rendere leale (e giustiziabile) il comportamento delle parti anche in una evenienza quanto mai conflittuale quale è quella del giudizio a tutela delle proprie competenze costituzionali innanzi alla Corte costituzionale.

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The essay analyzes the extra-judicial dimension of constitutional conflicts on laws between State and Regions. First of all, the paper considers the experience prior to the constitutional reform of the year 2001 based on the model of “preventive control of regional laws with request by the Government of the State to the regional Council for a new approval” (art. 127 Const., original version), before invoking the intervention of the Constitutional Court. This model produced a praxis of “bargaining” on the result of the control between State and Region which often marginalized the role of the constitutional Judge.
This praxis lives on to the present day, notwithstanding the suppression of preventive control, because it is entrenched in the nature of the direct conflict between State and Regions on the laws they produce. A conflict that the parties may submit to the Constitutional Court or not and concerning which they can agree to quit at any time.
This element produces some problems of transparency when the parties to the dispute quit the conflict just before the final judgment, with an evident waste of time and effort (of the Constitutional Judges, first and foremost…).
The essays analyzes various options to reduce these conflicts: the most ambitious of which is the introduction of a second Chamber of Parliament that represents the Regions (as in federal systems); extra-judicial – but transparent – settlements, which aim at introducing an out-of-court mechanism; suspending the effectiveness of the law, as in the Spanish experience; judicial options, as in the German experience.
With an apparent oxymoron, the essay attempts to assure loyalty in the conflict between State and Regions, giving it the necessary transparency and making justiciable all (or almost all) the steps that lead to the Constitutional Court, without nullifying the necessary (and useful) flexibility of the direct conflict between State and Regions before the Court.

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