La Corte di giustizia dell’Unione europea annulla la decisione di uno Stato membro di sospendere dall’incarico il governatore della banca centrale nazionale

Chiamata per la prima volta a pronunciarsi su un caso relativo al sollevamento dall’incarico di un governatore di una banca centrale nazionale, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha annullato la decisione di uno Stato membro, chiarendo che lo speciale rimedio previsto dall’art. 14, par. 2, c. 2 dello Statuto SEBC-BCE va inteso come ricorso di annullamento. Portando ad ulteriori conseguenze la sua tradizionale impostazione monista, la Corte ammette l’esistenza di una deroga alla ripartizione generale delle competenze tra giudice nazionale e giudice dell’Unione desumibile dall’art. 263 TFUE.

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Judging for the first time about a case concerning the dismissal of a National Central Bank Governor, the Court of Justice of the European Union has annulled a national decision, clarifying that the action provided for in second subparagraph of Article 14.2 of the Statute of ESCB-EBC is an action for annulment. Leading to further consequences its traditional monistic approach, the ECJ admits a derogation from the general distribution of powers between national and EU courts as provided for by Article 263 TFEU.

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