La “dinamica” del riparto delle competenze fra Stato e Regioni. La giustizia costituzionale, fra vecchio, attuale e futuro Titolo V, con particolare riferimento alle autonomie speciali e al regime di impugnazione (non più) vigente per la Regione Sicilia

La “realtà effettiva” delle funzioni legislative e amministrative delle autonomie speciali non può che dipendere, in concreto, dall’operato del giudice costituzionale e, perciò, dalla disciplina degli strumenti di tutela delle competenze dello Stato e delle Regioni messi a disposizione dall’ordinamento. Questo contributo concentra, perciò, il proprio interesse sugli elementi processuali connessi alla tutela del riparto delle competenze fra Stato e Regioni (speciali), quindi sul suo profilo “dinamico”.
La disciplina dell’accesso alla giustizia costituzionale da parte delle Regioni speciali è prevalentemente analoga a quella prevista per le Regioni ordinarie, tanto più che è ora venuto meno un ulteriore frammento del peculiare regime di impugnazione vigente per la Regione Siciliana con la sentenza n. 255 del 2014, con cui si è superato il precedente orientamento giurisprudenziale che lo aveva invece lasciato in virtù della c.d. clausola di maggior favore.

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The “actual reality” of legislative and administrative functions of the special autonomies depends also on the work of the Constitutional Court and, therefore, on the regulation of the avaiable means of protection of the powers of the State and the Regions. This paper focuses, therefore, on the procedural aspects relating to the protection of the division of powers between State and (special) Regions, so on his “dynamic” profile.
The regulation of access to constitutional justice for special Regions is mostly similar to that provided for the ordinary Regions, particularly since – with judgment no. 255 of 2014 – it is now no longer in force another fragment of the peculiar system of appeal procedure for the Region Sicily, surpassing the previous case-law that had instead left it in force of the so called more favorable clause.

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