Il raccordo tra Regione ed enti locali come possibile limite alla differenziazione ex art. 116, co. 3, Cost.

I tentativi delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto di attivare la clausola di differenziazione di cui all’art. 116, co. 3, Cost. hanno riacceso il dibattito sul regionalismo differenziato, mettendo in evidenza gli aspetti problematici di tale disposizione costituzionale. Uno di essi riguarda la necessità di “sentire” gli enti locali, che è espressa da un passaggio talmente scarno dell’art. 116 Cost. da sollevare molteplici dubbi. Nel saggio, si affrontano tutte le questioni controverse che il coinvolgimento degli enti locali nel procedimento di differenziazione solleva, provando a chiarirne alcuni degli aspetti più dibattuti, sebbene sembri difficile offrire soluzioni certe in assenza di qualunque precedente. Nondimeno, l’analisi sembra evidenziare che la varietà delle dinamiche di raccordo endoregionale sia in grado di influenzare sia le modalità di attivazione del procedimento di differenziazione, sia le possibilità che esso si concretizzi, configurandosi come un limite al regionalismo differenziato.

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The Italian regions Emilia-Romagna, Lombardy and Veneto are trying to activate the differentiation clause provided for by art. 116, par. 3, of the Italian Constitution. This attempt has fueled the debate on “differentiated regionalism”, highlighting the problematic aspects of this article of the Constitution, one of which concerns the need to consult the local bodies. The essay addresses all the controversial issues raised by the involvement of local bodies in the differentiation process, trying to clarify some of the most debated aspects. The analysis seems to highlight how the variety of intra-regional coordination models can influence both the activation modalities of the differentiation process and the possibilities that it takes place, configuring itself as a limit to “differentiated regionalism”.

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